Descrizione
La notizia giunge dal Comune di Bastia Umbra che ieri 25 febbraio 2026 ha ricevuto la risposta all’interpello interpretativo n. 912–103/2025, ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera a) primo capoverso della Legge 27 luglio 2000 n. 212, presentato dal Sindaco Erigo Pecci lo scorso 24 dicembre, in materia di imposta di bollo riferita alle novità normative introdotte dalla L. 02.12.2025 n. 182, formalizzato dalla scrivente, con cui la Direzione Regionale dell’ Agenzia delle Entrate per l’Umbria in soli 60 giorni ha circostanziato l’imponibilità di tutta la documentazione afferente la cremazione e la destinazione delle ceneri.
Nella Legge 130/2001, come modificata dall’art. 36 della L. 182/2025, vengono introdotte le locuzioni “carta libera” e “carta semplice” abbinate con la congiunzione con valore disgiuntivo “o” alla frase “con modalità digitale” che hanno generato dubbi sulla interpretazione esentativa della norma rispetto alla documentazione cui si riferisce e per fugare ogni incertezza è stato proposto interpello.
Nell’attesa del chiarimento interpretativo dell’ Agenzia delle Entrate, la tesi secondo la quale i procedimenti di cremazione e destinazione delle ceneri normati in base alle nuove disposizioni della L. 182/2025, fossero esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo è stata ritenuta la più corretta, anche dagli esperti in materia di polizia mortuaria, in quanto nella normativa e nella prassi è, infatti, consolidata l’interpretazione secondo cui le espressioni “carta libera” e “carta semplice” individuano atti redatti senza assolvimento dell’imposta di bollo, grazie ad una specifica normativa che prevede tale agevolazione fiscale, rinvenibile nel testo degli artt.. 36 e 37 della L. 182/2025. Tali espressioni vengono concettualmente contrapposte alla “carta bollata”, prevista invece per gli atti soggetti al tributo.
L’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello con proprio parere che prende le mosse dal principio generale espresso nell’art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 secondo il quale ''sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa''. La Tariffa, allegato A, parte I include, tra gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine in misura fissa di Euro 16,00, le ''istanze...dirette agli uffici e agli organi...dei comuni, ... tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili'' riferito all’articolo 3 della Tariffa D.P.R. n. 642/1972, nonché gli ''atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, dei comuni, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta'' ex articolo 4 della medesima Tariffa.
La Direzione Regionale delle Entrate per Umbria richiama, quindi, il novellato disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a-bis della novellata L. 130/2001 che recita ''gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido” e il nuovo testo dell’art. 74 del DPR 396/2000 che dispone ''Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice…”, ma in quest’ultimo caso affermando esplicitamente che l’emissione “è fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo”.
Sulla portata innovativa della L. 182/2025 la risposta all’interpello evidenzia la presenza di un corpus di disposizioni tese alla semplificazione degli adempimenti e delle procedure in diversi ambiti, fra le quali quelle, contenute nel capo I del titolo II, che riguardano i procedimenti amministrativi rilevando quale caratteristica comune delle novità introdotte quella di ammettere le procedure telematiche di formazione, sottoscrizione e invio di provvedimenti amministrativi, certificazioni e istanze, accanto alle tradizionali modalità in vigore, essenzialmente la produzione cartacea della medesima documentazione.
L'obiettivo della normativa in commento, dunque, è da individuarsi nella semplificazione delle procedure attraverso la possibilità di ammettere la modalità digitale e telematica di formazione e trasmissione degli atti e documenti stessi e non, come paventato dall'ente istante, di introdurre una esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo per i casi in cui essa non era già prevista basando essenzialmente tale vulnus interpretativo sull'articolo 73 della legge n. 182 del 2025 che specifica ''dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13”.
L'interpretazione dell’ AdE viene confermata dalla lettura del Dossier parlamentare1, che illustra la portata della norma, nel quale non si fa menzione alcuna delle intenzioni del legislatore di operare una innovazione tesa a estendere la portata dell'esenzione dall'imposta di bollo anche ai procedimenti relativi alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, ma si ribadisce l'intento di semplificazione degli adempimenti e di velocizzazione della trasmissione delle autorizzazioni; così concretizzando l'intento di efficientamento dei procedimenti a cui l'intera nuova legge si è ispirata, attraverso la previsione di emissione, firma e ricezione dei relativi atti, documenti e certificazioni, sia in modalità cartacea, che in modalità digitale.
Sulla base di quanto sopra la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate per l’Umbria ritiene che gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri debbano continuare a scontare l'imposta di bollo, nulla innovando in tal senso l'introduzione della disciplina di cui agli articoli 36 e 37 della legge n. 182 del 2025.
Il parere, pertanto, espone le ragioni dell’imponibilità della documentazione afferente la cremazione e la destinazione delle ceneri su due assunti:
1) Le locuzioni carta semplice e carta libera sono da leggersi e intendersi “semplicemente di carta” e “liberamente di carta” contrapposte a modalità digitale, denotando una tecnica legislativa alquanto discutibile che avrebbe potuto usare i termini in “modalità cartaceo o digitale” così da non ingenerare alcuna criticità interpretativa sul piano fiscale;
2) La clausola di invarianza finanziaria della L. 182/2025 agisce anche sul fronte della applicazione dell’imposta di bollo sterilizzando l’impatto tributario di qualsiasi innovazione normativa.
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Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2026, 11:22