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Novità in materia di cremazione, trasporto dei cadaveri e relativa imposta di bollo a seguito di revisione della Legge 30 marzo 2001, n. 130

Art. 36 della legge n. 182/2025 in vigore dal 18/12/2025

Data :

7 febbraio 2026

Novità in materia di cremazione, trasporto dei cadaveri e relativa imposta di bollo a seguito di revisione della Legge 30 marzo 2001, n. 130
Municipium

Descrizione

L'art. 3 Comma 1 Lettera b) del DPR n. 254/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari) definisce RESTI MORTALI gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni

Le Istanze e le autorizzazione alla CREMAZIONE dei resti mortali differiscono dal trattamento di cadavere sia per competenza (POLIZIA MORTUARIA) che per procedura.

Per la sua intrinseca irreversibilità, la cremazione di salma (diverso dai RESTI MORTALI, di competenza della POLIZIA MORTUARIA) è sottoposta ad un procedimento autorizzatorio più complesso rispetto a quello previsto per la sepoltura.
 
Infatti mentre per quest'ultima è sufficiente l'accertamento della morte, mediante acquisizione del certificato necroscopico, e attendere il decorso temporale di 24 ore, per la cremazione è invece necessario produrre:

• CERTIFICATO in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (art. 79 comma 4 del DPR 285/1990) o, in caso contrario, NULLA OSTA dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa, violenta o sospetta, dal quale deve espressamente risultare che il cadavere può essere cremato (art. 79 comma 5 del DPR 285/1990);
• Copia autentica rilasciata dal notaio del TESTAMENTO PUBBLICO o attestazione dell’avvenuta pubblicazione per TESTAMENTO OLOGRAFO o SEGRETO, ove è indicata la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto (art. 79 comma 1 del DPR 285/1990) o, in assenza di testamaneto, DICHIARAZIONE da parte del rappresentante legale della Società per la Cremazione (SOCREM) nella quale si certifica che il defunto è rimasto iscritto fino al momento del decesso (art. 79 comma 3 del DPR 285/1990) o, in assenza di testamento o iscrizione alla SOCREM, MANIFESTAZIONE di volontà del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto/figli/genitori o dei parenti (art. 79 comma 2 del DPR 285/1990) di procedere alla cremazione del proprio congiunto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 130/2001, resa con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, inviata tramite PEC all’indirizzo comune@pec.celenzasultrigno.com, (fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del’art. 3 comma 1 lettera a-bis) della LEGGE n. 130/2001 così come modificato dall'art. 36 della legge n. 182/2025 in vigore dal 18/12/2025);
• Per i CITTADINI STRANIERI l'autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolamentano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto.
Deve pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, dalla quale risulti che la legge di quello Stato prevede la possibilità di cremare i propri cittadini;
 
L'autorizzazione al TRASPORTO della salma, e successivamente delle ceneri, è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto, da parte del funzionario o incaricato al servizio di POLIZIA MORTUARIA, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 130/2001, sottoposta ad IMPOSTA DI BOLLO, su ISTANZA presentata dall'AGENZIA FUNEBRE incaricata con apposita MARCA DA BOLLO.
 
L'autorizzazione alla CREMAZIONE della salma (diverso dai RESTI MORTALI) è rilasciata dall'UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di decesso o di ultima sepoltura, su Istanza, esente da bollo, (Fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del’art. 3 comma 1 lettera a-bis) della LEGGE n. 130/2001 così come modificato dall'art. 36 della legge n. 182/2025 in vigore dal 18/12/2025) presentata anche tramite PEC all’indirizzo comune@pec.celenzasultrigno.com;
 
Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
 
• tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
• inumate;
• affidate per la conservazione in abitazione privata;
• Disperse nei luoghi previsti, ossia :
 
1. nell'AREA A CIO' DESTINATA posta all'interno del Cimitero Comunale (se regolamentato);
2. in AREE NATURALI, al di fuori dei centri abitati come definiti dall'art. 3, c. 1, n. 8) del D.Lgs. 285/1992;
3. in AREE PRIVATE, al di fuori dei centri abitati, all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro;
4. in MARE, LAGO, FIUME, ove non espressamente vietato, lontano dalla riva, nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
 
Riferimenti normativi :
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento dell'ordinamento dello stato civile)
- D.P.R. 30 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria)
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari)
- LEGGE 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)
- art. 36 e 37 della legge n. 182/2025 in vigore dal 18/12/2025
 
Gli articoli 36 e 37 della Legge n. 182/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025, hanno introdotto modifiche significative alla L. 30 marzo 2001, n. 130 (Disciplina della cremazione e dispersione delle ceneri) e al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per l’ordinamento dello stato civile), stabilendo competenze specifiche, ossia:
- il TRASPORTO rimane di competenza del funzionario o incaricato del servizio di POLIZIA MORTUARIA e rimane anche l'applicazione dell'imposta di bollo.
- la CREMAZIONE di cadavere e l’AFFIDO o la DISPERSIONE, delle derivanti ceneri, (sono esclusi i RESTI MORTALI che rimangono in capo al servizio di POLIZIA MORTUARIA), adesso compete all’UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di Decesso o di ultima sepoltura e sono Fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo.

COSA RIMANE INVARIATO
- Al momento del decesso l’UFFICIALE DI STATO CIVILE redige l’atto di morte e rilascia il PERMESSO AL SEPPELLIMENTO ai sensi dell’art. 74 DPR 396/2000, esente da bollo;
- Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, o l’incaricato al servizio, di POLIZIA MORTUARIA, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 130/2001, rilascia l’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO in MARCA DA BOLLO a fronte di ISTANZA, in MARCA DA BOLLO, presentata dall’Onoranza Funebre incaricata, sia che il cadavere sia destinato alla TUMULAZIONE/INUMAZIONE sia alla CREMAZIONE che ESTRADIZIONE.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, o l’incaricato al servizio, di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati, ai sensi dell’art. 3 Comma 5 del DPR n. 254/2003 rilascia l'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE di RESTI MORTALI in MARCA DA BOLLO, su ISTANZA, in MARCA DA BOLLO, presentata dall’Onoranza Funebre incaricata.
 
NOVITA' APPORTATE DALLA LEGGE 182/2025
 
CREMAZIONE: L’autorizzazione è competenza dell’UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di decesso o di ultima sepoltura e può essere rilasciata anche in modalità digitale, inviata tramite PEC, esente da bollo.
Per il rilascio è necessario :
1- L’ISTANZA alla cremazione, resa con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, inviata tramite PEC all’indirizzo comune@pec.celenzasultrigno.comesente da bollo;
 
2-  CERTIFICATO MEDICO dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; o, in caso contrario NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (nel caso di morte improvvisa o violenta o comunque sospetta - Art. 116 del Dlgs 271/1989 e Art. 5 del D.P.R. 285/1990);
 
3-  Copia autentica rilasciata dal notaio del TESTAMENTO PUBBLICO o attestazione dell’avvenuta pubblicazione per TESTAMENTO OLOGRAFO o SEGRETO, ove è indicata la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto; o DICHIARAZIONE da parte del rappresentante legale della Società per la Cremazione (SOCREM) nella quale si certifica che il defunto è rimasto iscritto fino al momento del decesso; o MANIFESTAZIONE di volontà del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto/figli/genitori o dei parenti di procedere alla cremazione del proprio congiunto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 130/2001, resa con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, inviata tramite PEC all’indirizzo comune@pec.celenzasultrigno.comesente da bollo;
 
AFFIDAMENTO: L’autorizzazione all’affido delle ceneri, derivanti da cremazione di cadavere e/o resti mortali, è competenza dell’UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di decesso o di ultima sepoltura, anche se la destinazione delle ceneri sarà in altro Comune, e può essere rilasciata anche in modalità digitale, inviata tramite PEC, esente da bollo. Per il rilascio è necessario :

• L'ISTANZA all'Affidamento, resa con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, inviata tramite PEC all’indirizzo comune@pec.celenzasultrigno.com, esente da bollo, deve essere corredata da Documento d’identità dell’istante.
 
DISPERSIONE: L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, derivanti da cremazione di cadavere (diverso dai resti mortali), è competenza dell’UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di decesso o di ultima sepoltura, anche se la destinazione delle ceneri sarà in altro Comune, e può essere rilasciata anche in modalità digitale, inviata tramite PEC, esente da bollo. Per il rilascio è necessario
 
• L’ISTANZA alla Dispersione, resa con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, inviata tramite PEC all’indirizzo comune@pec.celenzasultrigno.com, esente da bollo, deve essere corredata da Documento d’identità dell’istante

Per il TRASPORTO (di competenza della POLIZIA MORTUARIA)
 
• ISTANZA da parte dell'agenzia funebre incaricata in MARCA DA BOLLO;
 
Per la CREMAZIONE di cadavere (diverso dai resti mortali):
 
 L'ISTANZA alla cremazione di cadavere, è resa all'UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di DECESSO o Ultima Sepoltura, con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, inviata tramite PEC all’indirizzo comune@pec.celenzasultrigno.com, esente da bollo;
• CERTIFICATO in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (nel caso di morte improvvisa o violenta o comunque sospetta - Art. 116 del Dlgs 271/1989 e Art. 5 del D.P.R. 285/1990);
Copia autentica rilasciata dal notaio del TESTAMENTO PUBBLICO o attestazione dell’avvenuta pubblicazione per TESTAMENTO OLOGRAFO o SEGRETO, ove è indicata la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto o DICHIARAZIONE da parte del rappresentante legale della Società per la Cremazione (SOCREM) nella quale si certifica che il defunto è rimasto iscritto fino al momento del decesso
• In assenza di TESTAMENTO o iscrizione alla SOCREM, la MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto/figli/genitori o dei parenti di procedere alla cremazione del proprio congiunto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 130/2001, resa all'UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di decesso o Ultima Sepoltura, con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, inviata tramite PEC all’indirizzo comune@pec.celenzasultrigno.com, esente da bollo, corredata da Documento d’identità del/dei dichiaranti;
 
Per AFFIDO Ceneri derivanti da cremazione di cadavere (diverso dai resti mortali):
 
L'ISTANZA all'affidamento ceneri, è resa all'UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di DECESSO o Ultima Sepoltura, con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, inviata tramite PEC all’indirizzo comune@pec.celenzasultrigno.com, esente da bollo, corredata da Documento d’identità dell’istante;
 
Per DISPERSIONE Ceneri derivanti da cremazione di cadavere (diverso dai resti mortali):
 
L'ISTANZA alla Dispersione ceneri, è resa all'UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di DECESSO o Ultima Sepoltura, con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, inviata tramite PEC all’indirizzo comune@pec.celenzasultrigno.com, esente da bollo, corredata da Documento d’identità dell’istante;
Cosa si ottiene
 
Per il TRASPORTO:
 
• Rilascio di autorizzazione al TRASPORTO di cadavere o resti mortali e delle relative ceneri, in marca da bollo;
 
Per CREMAZIONE di cadavere:
- Rilascio di autorizzazione alla CREMAZIONE di cadavere, esente da bollo, e inviate anche per via telematica tramite PEC, dall’ufficiale dello stato civile a tutte le parti interessate;
- Se richiesto, Rilascio di autorizzazione all'AFFIDAMENTO Ceneri derivanti da cremazione di cadavere (diverso dai resti mortali), esente da bollo, e inviate anche per via telematica tramite PEC, dall’ufficiale dello stato civile a tutte le parti interessate;
- Se richiesto e nel rispetto della volontà del defunto (art. 3 comma 1 lettera c) della Legge 130/2001): Rilascio di autorizzazione alla DISPERSIONE Ceneri derivanti da cremazione di cadavere (diverso dai resti mortali), esente da bollo, e inviate anche per via telematica tramite PEC, dall’ufficiale dello stato civile a tutte le parti interessate
 
Per CREMAZIONE di RESTI MORTALI (di competenza della POLIZIA MORTUARIA):
• Rilascio di autorizzazione alla CREMAZIONE di RESTI MORTALI, esente da bollo;
• se richiesto, Rilascio di autorizzazione alla AFFIDAMENTO Ceneri derivanti da cremazione di RESTI MORTALI, esente da bollo;
• N.B: La DISPERSIONE Ceneri derivanti da cremazione di RESTI MORTALI, è ammessa, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) della Legge 130/2001, solo se il defunto l’aveva espressamente voluta. Dunque la dispersione dei resti mortali esumati (dopo 10 anni) o estumulati (dopo 20 anni) può aver luogo solo se c'e' una chiara manifestazione in vita del defunto (testamento, iscrizione a un’associazione, o altra forma di espressione del de cuius che possa essere ammessa). Se, all’epoca del decesso, mancava una volontà del defunto e i familiari hanno scelto loro (ad esempio: “tumulazione nel cimitero”), quella scelta è l’esercizio di un diritto proprio dei congiunti, noto come ius eligendi sepulchrum. Non è la “voce” del defunto: è la loro decisione. Proprio per questo può essere cambiata, da chi l’ha resa o da altri soggetti legittimati (per esempio i figli quando il coniuge è deceduto), sempre nel rispetto delle regole e con le formalità dovute.
 
Resta il limite invalicabile: non si può passare alla dispersione se manca la prova della volontà del defunto. Se presente la documentazione attestante la volontà alla dispersione delle ceneri del defunto in vita è necessario presentare ISTANZA ESENTE DA BOLLO.

Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2026, 18:00

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