Descrizione
Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano, come stabilisce la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003.
Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina:
1. ciechi
2. amputati delle mani
3. affetti da paralisi
4. elettori con gravi impedimenti
L’impedimento deve essere dimostrato con la documentazione sanitaria rilasciata dalla ASL, che certifica l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.
Voto assistito permanente
Per coloro che sono affetti da impedimento fisico permanente, inoltre, vi è la possibilità di chiedere all’Ufficio Elettorale l’apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, recante la scritta “AVD”, che autorizza l’interessato ad essere assistito nell’esercizio del diritto di voto.
Gli interessati potranno richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione:
1. Richiesta debitamente compilata e firmata
2. Documento d’identità
3. Tessera elettorale rilasciata dal Comune
4. Certificato medico attestante l’impossibilità permanente ad esprimere il diritto di voto.
Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano presso la sezione elettorale assegnata il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Informazioni per l’accompagnatore: Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo testualmente: "Accompagnatore" (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; deve inoltre accertarsi che l’elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.
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Ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2026, 15:02